AVVISO
Il 16 giugno 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, in particolare, con l’ abolizione della TASI e dell’IMU, ha previsto l’accorpamento in un unico tributo denominato “Nuova IMU”, in vigore dal 2020.
In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere (acconto) è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e Tasi per l’anno 2019. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il solo codice di riferimento IMU.
Chi deve pagare
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
E? soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
Esenzioni
Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull’IMU, l’art. 177, D.L. n. 34/2020 dispone l’esonero dal pagamento della rata d’acconto dell’IMU dovuta per il 2020 per i seguenti:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Come pagare
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (L512) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.
Codici Tributo
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: Terreni
3916: Aree fabbricabili
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.ussana.ca.it
Il Funzionario Responsabile IMU
Dott. Stefano Bernardino