Assegno di Natalità

Si tratta di una misura adottata dalla RAS volta ad evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni della Sardegna, dai 0 ai 4.999 abitanti.

Servizio attivo

A chi è rivolto

Si tratta di una misura adottata dalla RAS volta ad evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni della Sardegna, dai 0 ai 4.999 abitanti.

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari, anche mono-genitoriali, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, per ogni figlio nato/adottato/in affidamento pre-adottivo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido, qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

Come fare

I nuclei familiari interessati alla misura, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta, allegando la documentazione indicata.

I nuclei già beneficiari della misura, non dovranno presentare una nuova istanza ogni anno, in quanto sarà considerata valida quella già presentata; fermo restando l’obbligo di confermare di possedere i requisiti per continuare a ricevere il contributo anche negli anni successivi, compilando l’apposito modulo entro le date di scadenza indicate negli Avvisi pubblicati periodicamente.

N.B: L’assegno è compatibile e cumulabile con l’assegno unico universale.

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto a prescindere dal valore ISEE del proprio nucleo familiare.

Cosa serve

I nuclei destinatari dei benefici economici devono soddisfare congiuntamente i seguenti criteri:

  • aver avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
    • dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
    • dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti.
  • aver trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell’anno della nascita del figlio;
  • impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
  • avere almeno un genitore che risieda e coabiti con il minore;
  • non occupare abusivamente alloggi pubblici;
  • essere proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a dimora abituale nel Comune di Ussana per l’intero periodo di godimento del beneficio;
  • esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale;
  • essere cittadini italiani, dell’Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

Cosa si ottiene

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo di euro 600,00 mensili per il primo figlio nato, cui si aggiungono euro 400,00 mensili per ogni figlio nato successivo al primo.

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento nel nucleo familiare e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che trasferiscono la residenza nei Comuni oggetto di agevolazione.

N.B: Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi alla nascita e fino al compimento del quinto anno di età del bambino, ovviamente entro i limiti dei fondi regionali assegnati al Comune.

Tempi e scadenze

L’istanza dovrà essere presentata improrogabilmente entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a o dall'effettivo ingresso in famiglia del/lla minore adottato/a o in affido preadottivo.

Quanto costa

La presentazione dell'istanza non presenta costi.

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

  • le Leggi Regionali:
    • n. 3/2022 (Legge di Stabilità 2022), art. 13, comma 2, lett. a);
    • n. 1/2023 (Legge di Stabilità 2023);
    • n. 9/2023;
    • n. 1/2024, art. 3 comma 3;
  • le D.G.R n. 19/80 del 01/06/2023 e n. 30/52 del 09/06/2025;
  • le Linee guida allegate alla D.G.R n. 30/52 del 09/06/2025.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 18/06/2025

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