A chi è rivolto
Destinatari del servizio sono i minori residenti e non residenti, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado presente nel territorio di Ussana.
Come fare
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro determinate scadenze (comunicate con apposito avviso pubblico) al protocollo generale del Comune di Ussana.
Cosa serve
Requisito essenziale per accedere al servizio specialistico è il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/92 (art. 3, commi 1 e 3).
All’istanza andrà allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
- Diagnosi funzionale;
- Verbale Legge n. 104/92;
- Ultimo Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Cosa si ottiene
Una volta ricevute le domande, il Comune, dopo aver verificato la completezza delle stesse, attribuirà, in collaborazione con la scuola, delle ore di assistenza in favore di ciascuno/a alunno/a. La quantità delle ore assegnate verrà definita, tenendo anche conto delle esigenze individuali degli alunni, delle ore di sostegno assegnate, del fabbisogno definito nel PEI e nei limiti delle risorse disponibili.
Per gli alunni non residenti, in possesso dei requisiti di accesso al servizio, frequentanti le scuole di Ussana, l’erogazione del servizio specialistico sarà definita nei limiti della quota regionale e interministeriale.
Tempi e scadenze
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre le date indicate nell’avviso pubblico e nel modulo di domanda.
N.B: Le istanze pervenute oltre i termini verranno esaminate con riserva.
Quanto costa
Non sono previsti costi per la presentazione e rilascio dell’istanza.
Accedi al servizio
Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Normativa di riferimento
- la Legge Regionale n. 31/1984 e s.m.i recante: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate e, nello specifico, l’art. 11 che definisce le competenze dei Comuni”;
- la Legge n. 104/92 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (nello specifico: art. 3, commi 1 e 3);
- la Legge Regionale n. 9/2006, art. 73, recante: “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
- la Legge Regionale n. 1/2009, art. 3 comma 18 e ss.mm.ii. recante “Interventi a favore degli Enti locali (Comuni e Province) per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità”;
- la Legge n. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il Decreto legislativo n. 66/2017 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii art. 1 commi 179 e 180 con la quale è stato istituito il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”;
- la Legge Regionale n. 19/2022: “Misure a sostegno del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio”;
- la D.G.R n. 50/40 del 08.10.2020;
- la D.G.R n. 25/14 del 17.07.2024;
- la D.G.R n. 33/20 del 25.06.2025.